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Legge 24/12/2003 n. 350

55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 54.

56. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 19 marzo 2001 n. 68, è consentito al Corpo della guardia di finanza l’accesso diretto alla banca dati di cui al comma 54, secondo modalità stabilite di intesa tra il direttore dell’Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.

57. Presso gli uffici dell’Agenzia delle dogane, è istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.

58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.

59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l’assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

60. Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

61. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», anche attraverso la regolamentazione dell’indicazione di origine o l’istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei, dell’Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell’ente di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 287, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell’ambito del territorio nazionale. A tale fine, e per l’adeguamento delle relative dotazioni organiche, è destinato all’attuazione delle attività di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 5 milioni di euro annui. Tale attività è svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000 n. 301, al quale, per la medesima attività, fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento secondo l’ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore è dovuto. Le risorse assegnate all’ente di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 287, per l’anno 2004 possono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999 n. 469.

62. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità «Naturalmenteitaliano ».

63. Le modalità di regolamentazione delle indicazioni di origine e di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61 sono definite con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.

64. Al fine di garantire il consolidamento dell’azione di contrasto all’economia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, anche alla luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi della presente legge e dell’articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, l’organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza è incrementato di 470 unità dall’anno 2004, e di ulteriori 530 unità a decorrere dall’anno 2005. Alla copertura dei posti derivanti da tale incremento di organico si provvede mediante l’assunzione in deroga a quanto previsto al comma 53 dell’articolo 3 di un corrispondente numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2004, 28 milioni di euro per l’anno 2005 e 32 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

65. All’articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994 n. 84, dopo la parola: «Livorno,» è inserita la seguente: «Manfredonia,».

66. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato, garantendo la corretta informazione dei consumatori, con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto previsto dall’Unione europea in materia, sono definite le condizioni di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti italiani di salumeria e dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresì i requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati ad effettuare i controlli, garantendone l’integrità e l’indipendenza di giudizio.

67. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, l’uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e dei prodotti da forno italiani in difformità dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 66 è punito con la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione dei decreti di cui al comma 66 è sempre disposta, anche qualora non sia stata emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di cui al presente comma.

68. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, è istituita dal Ministero delle attività produttive in collaborazione con la società EUR Spa l’Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy, con sede in Roma.

69. L’Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy ha finalità di valorizzazione dello stile italiano, nonché obiettivi di promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità.

70. Per l’attuazione dei commi 68 e 69 è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 61.

71. All’articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le parole: «per l’anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2003 e 2004».

72. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.

73. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell’interno e della giustizia, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 72, garantendo la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.

74. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e degli affari esteri, presso gli uffici dell’Istituto per il commercio con l’estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l’assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.

75. Per l’attuazione del comma 74 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.

76. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un fondo destinato all’assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma 61.

77. Le modalità di gestione del fondo di cui al comma 76 sono stabilite dal decreto di cui al comma 73.

78. Per l’attuazione dei commi 76 e 77 è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l’anno 2004, 4 milioni di euro per l’anno 2005 e 2 milioni di euro per l’anno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui al comma 61.

79. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all’autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.

80. L’autorità amministrativa, quando accerta, sia all’atto dell’importazione o esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione di un diritto di proprietà intellettuale o industriale, può disporre anche d’ufficio, previo assenso dell’autorità giudiziaria e facendone rapporto alla stessa, il sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre mesi, la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore; è fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

81. L’opposizione avverso il provvedimento di distruzione è proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni; a tale fine il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

82. Le disponibilità del fondo di cui all’articolo 37 della legge 25 luglio 1952 n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l’anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati.

83. Le modalità, le condizioni e le forme tecniche delle attività di cui al comma 82 sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001 n. 57.

84. All’articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, come modificato dal comma 2-ter dell’articolo 23 del decretolegge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole: «delle imprese industriali e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi».

85. All’articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992 n. 215, disposte in attuazione del 5º bando».

 

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